23/01/2014
Le attribuzioni dell’amministratore
La
riforma con legge 11 dicembre 2013 n.220, ha messo nuovamente al centro del condominio l’assemblea condominiale, che rappresenta il vero e proprio organo “legislativo”. A dare esecuzione alle delibere in
assise condominiale è l’amministratore, che ha come primo e preciso dovere quello di eseguire le suddette delibere.
A disciplinare le attribuzioni
dell’amministratore è l’art. 1130 del C.C. , il quale mette al primo comma propria questo dovere.
Gli altri compiti dell’amministratore sono quelli di riscuotere i contributi e successivamente erogare le spese. Questa attribuzione non prevede una delibera assembleare apposita: l’amministratore nel caso in cui un condomino non provveda a pagare la propria quota non ha infatti bisogno di autorizzazione per ottenere un decreto di ingiunzione, come sancito all’art. 63 dd. aa.
Tra le altre
attribuzioni dell’amministratore abbiamo quelle di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali di assemblea e il rendiconto e di conservare tutta la documentazione del condominio. In ordine alle attribuzioni previste dal codice o dal regolamento condominiale, l’amministratore gode della
rappresentanza attiva e passiva in merito alle liti, come sancito dall’art.
1131.
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